Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27759 del 22/11/2017 (Rv. 646842 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Operatività della R.C.A. - Nozione di circolazione - Sosta del veicolo - Inclusione - Condizioni – Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l'operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la riconducibilità all'art. 2054 c.c. ed alla disciplina della R.C.A. del sinistro determinatosi durante le operazioni di carico e scarico, da un trattore, di un pesante cancello, scivolato sulla gamba dell'originario attore a seguito di un piccolo spostamento del veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 122, Legge 24/12/1969 num. 1, Legge 24/12/1969 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)