Sez. U, Sentenza n. 646 del 07/03/1972 (Rv. 356703 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - ACCERTAMENTO IN GENERE - CONCORDATO - RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - AMMISSIBILITA - DEFINITIVITA DEL CONCORDATO - CONDIZIONI - MANCANZA D'IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA - INCIDENZA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - ACCERTAMENTO IN GENERE - CONCORDATO - RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - AMMISSIBILITA - DEFINITIVITA DEL CONCORDATO - CONDIZIONI - MANCANZA D'IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA - INCIDENZA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI - ESCLUSIONE.*
Il concordato tributario, costituendo atto amministrativo di accertamento della base imponibile con l'adesione del contribuente, non importa di per se stesso la definitivita dell'accertamento e non esclude, quindi, il fondamento di una eventuale Azione di indebito. Il carattere di definitivita di tale accertamento - al pari di ogni altro consimile - dipende dalla decorrenza dei termini d'impugnazione previsti dalle leggi fiscali, che rende efficace il suddetto atto; e la sua efficacia, al momento della pronuncia d'incostituzionalita della relativa normativa tributaria, fa si che questa non abbia incidenza sui pagamenti effettuati in conformita dell'accertamento, divenuto definitivo prima della pronuncia d'incostituzionalita, e che avevano prodotto l'effetto estintivo del rapporto tributario in conformita della legge allora in vigore. (V 3821'69, mass n 344141).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)