Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 23/05/1973 (Rv. 364279 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D' IMPOSTE NON SCADUTE E NON PAGATE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE SUCCESSIVAMENTE - RIPETIBILITA DAL CONTRIBUENTE - LIMITI - CONCORDATO TRIBUTARIO - IRRILEVANZA - RATE D'IMPOSTA PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D' IMPOSTE NON SCADUTE E NON PAGATE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE SUCCESSIVAMENTE - RIPETIBILITA DAL CONTRIBUENTE - LIMITI - CONCORDATO TRIBUTARIO - IRRILEVANZA - RATE D'IMPOSTA PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA.*
La sentenza 23 maggio 1966, n 44, della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo del potere di applicare l'imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che abbiano alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge) esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, nel senso che, ancorche iscritte a ruolo, non sono piu dovute le rate d'imposta non ancora scadute o comunque non ancora soddisfatte entro il giorno di pubblicazione della sentenza medesima sulla Gazzetta ufficiale; e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione d'indebito, soggetta all'ordinario termine di prescrizione. A far ritenere intangibile il rapporto tributario e preclusa l'Azione d'indebito non vale opporre l'esistenza di un concordato nel frattempo intervenuto. Il concordato invero, quale atto di accertamento con l'adesione del contribuente, non importa per se stesso la definitivita dell'accertamento (che consegue solo al decorso dei termini d'impugnazione previsti dalle leggi fiscali) e non esclude quindi il fondamento dell'Azione d'indebito; ne d'altronde l'acquisito carattere di definitivita dell'atto di accertamento della base imponibile e la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta producono senz'altro l'esaurimento del rapporto tributario, che si ha soltanto col pagamento o con altro mezzo estintivo dell'obbligazione tributaria, sicche, ove questa sia frazionata in rate periodiche, si avra un graduale esaurimento del rapporto con l'adempimento di ciascuna di tali rate, restando irripetibili quelle scadute e pagate prima della pronunzia di incostituzionalita, ripetibili le successive. (Conf sulla prima parte 646/72, mass 356704; 2107/71, mass n 352822; (V sulla seconda parte 646/72, mass n 356703; 3822/70, mass n 344143) .*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)