Sez. 1, Sentenza n. 5995 del 14/03/2011 (Rv. 617241 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Criteri - Rinvii delle udienze penali - Conseguente violazione del termine di durata ragionevole - Valutazione della durata processuale in termini complessivi - Necessità - Rinvii richiesti dalle parti - Detraibilità dalla durata complessiva - Limiti - Disfunzioni dell'apparato giudiziario - Rilevanza - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto alla equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle sue caratteristiche specifiche, appare ragionevole, a prescindere dal fatto che ciò sia dipeso dal comportamento di singoli operatori in quanto tali, rilevando l'inottemperanza del fondamentale dovere dello Stato di assicurare a ciascuno il servizio giurisdizionale in un tempo ragionevole; ne consegue che se è vero che nella commisurazione di tale durata il giudice deve altresì valutare se, e con quale portata quantitativa, a tale protrazione abbia contribuito il comportamento della stessa parte che chieda di essere indennizzata, o i suoi difensori, mediante richieste di rinvio - nella specie delle udienze penali -, anche detti rinvii però possono possono essere imputati in parte all'apparato giudiziario, ove per le relative insufficienze e disfunzioni, la lunghezza di ciascuno di essi non risulti interamente giustificata dalle ragioni per cui è stato chiesto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)