diritto.io

Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8534 del 27/04/2015 (Rv. 635152 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Accertamento della violazione del termine ragionevole del processo ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Comportamento imputabile alla responsabilità personale del giudice per malgoverno degli strumenti processuali - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635152-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è necessario valutare il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sicché integra lesione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il malgoverno degli strumenti processuali imputabile alla responsabilità personale del magistrato, in quanto comunque espressione della disfunzione organizzativa dell'amministrazione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)