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Sez. 1, Sentenza n. 24356 del 15/11/2006 (Rv. 594625 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Criteri - Rinvii dell'udienza eccedenti il termine ordinatorio ex art. 81 disp. att. cod. proc. civ. - Conseguente automatica violazione del termine di durata ragionevole - Esclusione - Valutazione della durata processuale in termini complessivi - Rinvii richiesti dalle parti - Detraibilità dalla durata complessiva - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594625-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto alla equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, con riguardo alla valutazione, ai fini della eventuale ascrivibilità, nell'area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall'art. 2 della legge 89 del 2001. Da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all'abuso del diritto di difesa, e non anche per la parte ascrivibile ad obiettive disfunzioni ed insufficienze del sistema, e cioè a carenze dell'ufficio giudiziario, pur in difetto di specifiche sue manchevolezze o colpe.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)