Sez. L, Sentenza n. 4230 del 25/06/1986 (Rv. 447002 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI - RETRIBUZIONE - NOZIONE - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ E DELLA NATURA RETRIBUTIVA DELLE PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI - RETRIBUZIONE - NOZIONE - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ E DELLA NATURA RETRIBUTIVA DELLE PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Al fine della Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale deve considerarsi retribuzione, ai sensi dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, salve le eccezioni tassativamente indicate dalla norma stessa; consegue che ogni erogazione effettuata in favore del lavoratore (quale, nella specie, il servizio di mensa aziendale) nell'ambito del rapporto di lavoro ed in connessione con la prestazione di lavoro deve ritenersi onerosa e, quindi, di natura retributiva al fine suddetto, salva la dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'esistenza di una specifica causa di liberalità. (V 3273/85, mass n 440935; (V 446/84, mass n 432675; (V 1976/81, mass n 412674).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)