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Sez. L, Sentenza n. 1600 del 22/02/1985 (Rv. 439587 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PATTUIZIONI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE E MINIMI TABELLARI - RAPPORTO - PASSAGGIO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - SUPERMINIMO GODUTO DAL LAVORATORE NELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - ASSORBIMENTO NEL PIÙ FAVOREVOLE TRATTAMENTO RICONOSCIUTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER LA PIÙ ELEVATA QUALIFICA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439587-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PATTUIZIONI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE E MINIMI TABELLARI - RAPPORTO - PASSAGGIO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - SUPERMINIMO GODUTO DAL LAVORATORE NELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - ASSORBIMENTO NEL PIÙ FAVOREVOLE TRATTAMENTO RICONOSCIUTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER LA PIÙ ELEVATA QUALIFICA - LEGITTIMITÀ.*

Poiché a norma dell'art. 2077 cod. civ. le pattuizioni individuali sulla retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva dei minimi tabellari, deve ritenersi che, in caso di divergenza tra questi ultimi ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore debba essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioè dell'individuazione del trattamento globale più favorevole e non già sulla base del criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari, a meno che tale cumulo non sia espressamente disposto dal contratto collettivo ovvero che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari la natura di compenso aggiuntivo speciale per i particolari meriti del dipendente (cosiddetto premio di merito). Consegue che, in generale, in caso di passaggio alla qualifica superiore il superminimo goduto dal lavoratore nella qualifica di provenienza viene assorbito nel più favorevole trattamento riconosciuto dal contratto collettivo per la più elevata qualifica conseguita, né tale assorbimento viola l'art. 2103 cod. civ. giacché il predetto meccanismo di salvaguardia del trattamento più favorevole esaurisce la propria funzione nel confronto tra la retribuzione raggiunta prima della promozione e quella immediatamente successiva senza invece garantire al lavoratore promosso una retribuzione superiore, in ogni momento temporale successivo alla promozione, a quella che gli sarebbe spettata secondo il precedente inquadramento. (V 1574/84, mass n 433731; (V 7148/83, mass n 431750; (V 2369/80, mass n 406066; (V 2783/74, mass n 399088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)