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Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 11/11/1999 (Rv. 531022 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Previsione convenzionale - Condizioni di validità - Esistenza di uso normativo legittimante la previsione - Necessità - Conseguenze - Uso negoziale - Sufficienza - Esclusione - Contratti bancari - Clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi - Nullità - Sussistenza - Anche se prevista in base alle norme bancarie uniformi - Fondamento - Carattere di uso negoziale delle stesse.
Stato
decisa il 1999-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531022-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1340, Preleggi art. 1, Preleggi art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)