Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002 (Rv. 553346 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Sentenza Corte cost. (n. 425 del 2000) dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 25, terzo comma, D.Lgs. n. 342 del 1999 - Effetti - Contratti di conto corrente bancario - Clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi anteriormente stipulate - Nullità della previsione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ..
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)