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Sez. 1, Sentenza n. 2374 del 16/03/1999 (Rv. 524192 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Contratti di conto corrente bancario - Previsione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi - Uso normativo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Nullità della previsione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524192-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)