diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 24762 del 08/05/2007 Cc. (dep. 22/06/2007) Rv. 237183 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Mancata previsione di forme di tutela della madre con prole infantile nell'ordinamento dello Stato richiesto - Ostatività all'estradizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237183-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dalla Romania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)