Sez. 6, Sentenza n. 40612 del 31/10/2006 Cc. (dep. 12/12/2006) Rv. 235444 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Estradizione esecutiva - Differente regime relativo alla esecuzione della pena - Tutela di madre di prole in età infantile - Ostatività - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957, non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dalla Romania).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)