Sez. 6, Sentenza n. 40289 del 05/10/2012 Cc. (dep. 12/10/2012) Rv. 253775 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Non corrispondenza con le forme di tutela della madre con prole infantile nella esecuzione della pena - Ostatività all'estradizione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini della estradizione per l'esecuzione di pena detentiva è sufficiente che l'ordinamento dello Stato richiedente contempli forme di tutela e garanzie giurisdizionali in sé non contrastanti con le condizioni previste dagli artt. 698 comma primo e 705 cod.proc.pen. e comunque finalizzate a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore e del genitore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)