Sez. 4, Ordinanza n. 9297 del 15/11/2005 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233908 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca del decreto di ammissione per mancanza delle condizioni reddituali - Richiesta dell'Ufficio Finanziario - Efficacia retroattiva - Fondamento.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del decreto ammissivo al beneficio disposta, su richiesta dell'ufficio finanziario competente, a norma dell'art. 112, comma primo, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ha "efficacia retroattiva" e, cioè, come previsto nel comma secondo dell'art. 114 stesso d.P.R.: essa ha effetto ex tunc dalla data del decreto ammissivo. (La Corte ha osservato che tale efficacia "ex tunc" è conforme alla "ratio legis", secondo la quale la soddisfazione dell'interesse pubblico cui la normativa sul patrocinio a spese dello Stato è ispirata non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al beneficio, ma implica la regolarità dell'intero procedimento, condizionata non soltanto dalla iniziale sussistenza, ma anche dalla permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 114 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)