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Sez. U, Sentenza n. 36168 del 14/07/2004 Cc. (dep. 10/09/2004) Rv. 228666 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Provvedimento di ammissione - Revoca d'ufficio - Limiti - Revoca per mancanza delle condizioni reddituali - Richiesta dell'ufficio finanziario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228666-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. "revoca formale" indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l'ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)