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Sez. 2, Ordinanza n. 25671 del 13/06/2002 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 226312 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Provvedimento di ammissione - Revoca - Effetti - Decorrenza ex tunc.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226312-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio ha un effetto retroattivo "ex tunc", e coinvolge sia i diritti dell'imputato che quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico che costituisce la "ratio" della legge 30 luglio 1990 non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell'intero procedimento condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (Fattispecie in cui il Tribunale aveva provveduto a revocare l'originario provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dell'imputato per il superamento "ab origine" della soglia di reddito prevista dalla legge, inizialmente ritenuta sussistente, dovendosi computare tra i redditi del beneficiario anche quelli di origine illecita).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 4 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 704 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)