Sez. L, Sentenza n. 176 del 10/01/2000 (Rv. 532760 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Regione Lazio - Presidente della Giunta regionale - Rappresentanza della Regione - Sussistenza - Legittimazione processuale - Condizioni - Deliberazione della Giunta - Necessità - Conseguenze - Proposizione di ricorso per cassazione senza la relativa autorizzazione - Difetto di legittimazione processuale - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Poiché lo statuto della Regione Lazio, approvato con la legge statale 22 maggio 1971 n. 346, nell'attribuire al Presidente della Giunta regionale la rappresentanza della Regione, prevede che spetta alla Giunta di deliberare su tutte le liti attive o passive, salvo che per le azioni cautelari e possessorie (artt. 21 e 22), tale autorizzazione deve ritenersi necessaria anche per la proposizione delle impugnazioni; sussiste quindi il difetto della capacità processuale (art. 75, terzo comma, cod. proc. civ.), rilevabile anche d'ufficio, qualora sia proposto il ricorso per cassazione senza la relativa autorizzazione della Giunta, che non può desumersi dalla pregressa autorizzazione alla proposizione dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Statuto Reg. Lazio art. 21, Statuto Reg. Lazio art. 22, Legge 22/05/1971 num. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)