Sez. 1, Sentenza n. 6340 del 12/07/1996 (Rv. 498516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Regione Toscana - Presidente della Giunta regionale - Legittimazione a stare in giudizio e ad impugnare - Autorizzazione specifica della Giunta - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
A norma dell'art. 46 lettera i) dello Statuto della Regione Toscana, il Presidente della Giunta regionale è legittimato a stare in giudizio, ed a proporre nella qualità le eventuali impugnazioni, soltanto se munito della delibera autorizzativa della Giunta riferita alla specifica controversia. La mancanza di tale delibera si traduce, pertanto, in un difetto di capacità processuale dell'ente ricorrente (art. 75, terzo comma, cod. proc. civ.) rilevabile d'ufficio e tale da incidere sulla legittimazione processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)