Sez. 3, Sentenza n. 8722 del 02/09/1998 (Rv. 518569 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Presupposto - Delibera della giunta regionale di autorizzazione del presidente della regione a stare in giudizio - Produzione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
La delibera della Giunta regionale, con la quale si autorizza il presidente della regione ad agire o difendersi in giudizio, costituisce un presupposto della "legitimatio ad processum": essa pertanto, se pure non tempestivamente depositata, può sempre essere validamente prodotta con efficacia retroattiva anche nei successivi gradi di giudizio, ed anche nel giudizio di legittimità, a meno che in quest'ultimo caso il giudice del merito non avesse già rilevato il difetto del presupposto processuale, dichiarando improcedibile la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)