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Sez. L, Sentenza n. 23953 del 24/11/2015 (Rv. 637801 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Pensione indiretta a carico di Inarcassa - Requisito dell'attualità dell'iscrizione al momento del decesso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637801-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Ai fini dell'attribuzione della pensione ai superstiti a carico di Inarcassa, non è necessaria l'attualità dell'iscrizione del professionista al momento del decesso, in quanto né l'art. 30 dello Statuto della Cassa, né l'art. 7, comma 3, della l. n. 6 del 1981, come modificato dall'art. 5 della l. n. 290 del 1990, richiedono che il rischio protetto si verifichi in corso di iscrizione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 290 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)