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Sez. L, Sentenza n. 4559 del 28/03/2002 (Rv. 553371 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Pensione indiretta a carico della Cassa nazionale - Requisiti di iscrizione e contribuzione - Nuova normativa di maggior favore ex art. 5 legge n. 290 del 1990 - Applicabilità - Decorrenza della pensione dalla data di entrata in vigore della legge - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Spettanza dal centoventunesimo giorno a decorrere dalla medesima data.
Stato
decisa il 2002-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553371-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

La nuova disciplina in materia di pensioni di reversibilità e indirette corrisposte dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti posta dall'art. 5 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (che ha sostituito il testo dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6), e, in particolare, la previsione di un requisito contributivo meno rigoroso per la pensione indiretta a favore dei superstiti dell'iscritto, trovano applicazione dal giorno dell'entrata in vigore della relativa legge (2 novembre), attribuendo ai superstiti il diritto alla pensione dalla medesima data, ove questa spetti solo in base ai nuovi requisiti, e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (da liquidarsi cumulativamente sui ratei di pensione maturati sino al 31 dicembre e nei limiti della maggior somma fra le stesse voci per i ratei successivi ex art. 16, comma sesto, legge 31 dicembre 1991, n. 412) sono dovuti dal centoventunesimo giorno a partire da quella data.

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 290 art. 5, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 9412 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)