Sez. L, Sentenza n. 4559 del 28/03/2002 (Rv. 553370 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Pensione indiretta a carico della Cassa Nazionale - Requisiti ex art. 7 legge n. 6 del 1981 - Disciplina transitoria - Deroga prevista dall'art. 25, settimo comma, della medesima legge - Limiti - Requisito del periodo di iscrizione alla Cassa per coloro che fossero iscritti alla stessa prima della entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 - Derogabilità - Ulteriore requisito della continuatività della iscrizione al momento dell'evento protetto - Derogabilità nel regime transitorio - Esclusione.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di pensione indiretta a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti - che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 6 del 1981, spetta ai superstiti (coniuge e figli) del professionista che abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione e sia stato iscritto alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - deve ritenersi, alla stregua di una interpretazione logico - sistematica che tenga anche conto di quanto stabilito nel precedente sesto comma, che la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 25 della citata legge, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta con la legge n. 6 del 1981, si riferisca soltanto al periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)