Sez. L, Sentenza n. 6597 del 14/07/1994 (Rv. 487386 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza dal relativo diritto - Presupposto - Assenza alla visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità - Effettiva esistenza della malattia e presenza in casa del lavoratore ammalato ma ciononostante inadempiente al dovere di reperibilità - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia; tale presupposto può realizzarsi anche nel caso in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza di controllo, ovvero non si sia reso disponibile alla suddetta visita adempiendo così in modo effettivo il dovere di reperibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)