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Sez. L, Sentenza n. 8423 del 24/09/1996 (Rv. 499714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Obbligo del lavoratore di reperibilità al proprio domicilio - Osservanza - Attestazione negativa del medico fiscale - Presunzione di legittimità degli atti amministrativi - Conseguenze - Prova da parte del lavoratore del rispetto delle prescrizioni (o di un giustificato motivo di deroga) - Necessità.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In base al principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, deve ritenersi che, in merito al diritto al trattamento economico di malattia, faccia fede fino a prova contraria l'accertamento eseguito dal medico fiscale incaricato dall'I.N.P.S. di non avere potuto eseguire il controllo della sussistenza della denunciata infermità, per l'assenza del lavoratore dal domicilio di reperibilità che lo stesso ha l'obbligo di indicare ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33, in relazione all'art. 9 della legge 26 giugno 1977 n. 349. A fronte di una attestazione in tal senso grava perciò sul lavoratore interessato l'onere di provare di essersi trovato presente e reperibile al proprio domicilio (o di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l'illegittimità dell'assenza o dell'irreperibilità dal proprio domicilio).

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)