diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 50 del 04/01/2002 (Rv. 551377 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Obbligo di reperibilità durante le fasce orarie - Attestazione di irreperibilità del medico ispettore - Deduzione del lavoratore di non essersi allontanato dal proprio domicilio - Onere di provare l'esistenza di un oggettivo impedimento all'accesso del medico - Sussistenza - Erronea convinzione del lavoratore di avere adempiuto all'obbligo di reperibilità - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551377-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Con riferimento all'obbligo di essere reperibile durante le prescritte fasce orarie per sottoporsi a visita sanitaria di controllo, a pena di decadenza dal diritto all'indennità di malattia, ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato la irreperibilità, ha l'onere (ove non contesti la veridicità di tale attestazione né adduca giustificati motivi che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio) di provare, in applicazione dell'art. 1218 cod. civ., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento era prevedibile, non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 05/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)