diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6307 del 18/04/2003 (Rv. 562322 - 01)

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Doveri dei consiglieri di amministrazione - Violazioni - Sanzioni - Procedimento ex art. 145 D. Lgs n. 385 del 1993 - Poteri dell'interessato - Successivi alla contestazione della violazione - Sussistenza - Successivi alla proposta di sanzione della Banca d'Italia diretta al Ministro del Tesoro - Difetto - Contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562322-01

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE

Il procedimento diretto all'irrogazione di sanzioni per infrazioni commesse dai consiglieri di amministrazione degli istituti di credito, previsto dall'art. 145 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, al pari dell'analoga previgente disposizione di cui all'art. 90 della <legge> bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375), non prescrive, altro, prima dell'adesione - con decreto motivato - del Ministro del Tesoro alla proposta di applicazione della sanzione avanzata dalla Banca d'Italia, che la contestazione, da parte della Banca, dell'addebito mosso e la valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, senza alcuna altra interlocuzione di quest'ultimo prima del provvedimento Ministeriale. Nè il difetto di previsione d'una tale ulteriore forma di difesa può essere colmata invocando una diretta applicazione dei precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.), atteso che tali norme riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi. Nè tale mancata (completa) equiparazione del procedimento amministrativo a quello giurisdizionale viola la Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)