Sez. L - , Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 (Rv. 650945 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Sentenze della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Notificazione del decreto ingiuntivo - Perfezionamento per il notificante - Dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)