diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11705 del 28/10/1992 (Rv. 479179 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - Figli | Diritto alla pensione - Presupposti - Disciplina ex art. 8 legge n. 222 del 1984 - Precedente disciplina ex art. 39 d.P.R. n. 818 del 1957 - Differenze.
Stato
decisa il 1992-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479179-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - Figli

Il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti (di qualunque età) dell'assicurato o pensionato presuppone, nella disciplina di cui all'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisica o difetto fisico o mentale, mentre la precedente normativa di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 818 del 1957 richiedeva solo la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita dell'assicurato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)