Sez. L, Sentenza n. 3140 del 01/04/1999 (Rv. 524830 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione delle modalità di applicazione dei criteri ex art. 4, nono comma, legge n. 223 del 1991 - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
La comunicazione agli uffici competenti ed alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 4 comma nono della legge 23 luglio 1991 n. 223, la cui omissione comporta l'inefficacia dei licenziamenti intimati per riduzione di personale, pur non dovendo necessariamente contenere una graduatoria, deve essere in concreto idonea a dare conto delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta del personale da licenziare (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente la comunicazione indicante la applicazione dei criteri di carichi di famiglia ed anzianità in eguale concorso tra loro; la S.C. ha affermato che detta comunicazione era inidonea alla individuazione dei soggetti da licenziare, nel caso in cui i lavoratori si trovassero in posizioni diverse rispetto ai due criteri, e cioè sfavoriti per l'anzianità e favoriti per i carichi di famiglia o viceversa, mancando la esplicitazione di criteri di ponderazione tali da rendere comparabili dati non omogenei).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)