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Sez. L, Sentenza n. 84 del 07/01/2009 (Rv. 606313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Ridimensionamento dell'organico dell'intero complesso aziendale - Comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, legge 223 del 1991 - Contenuto - Indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali - Sufficienza - Indicazione degli uffici o reparti con eccedenza nonché delle concrete posizioni lavorative o delle mansioni svolte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla legge n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza (coincidendo la collocazione dei dipendenti da licenziare con l'intero complesso aziendale) ovvero l'indicazione delle concrete posizioni lavorative o delle mansioni svolte.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)