Sez. 5 - , Ordinanza n. 3260 del 10/02/2021 (Rv. 660485 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni "ex lege" n. 604 del 1954 - Esercizio del diritto di riscatto agrario - Affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Fondamento.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
L'acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina e che entro il quinquennio successivo affitti il bene a terzi, decade dal trattamento agevolativo, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di riscatto comporti la sostituzione del riscattante nella posizione dell'originario acquirente con effetto retroattivo, essendo necessario, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, che egli provveda per cinque anni alla coltivazione diretta del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)