Sez. 5 - , Sentenza n. 3199 del 09/02/2018 (Rv. 646937 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Mancata coltivazione del fondo - Scelta imprenditoriale e organizzativa del contribuente - Conseguenze - Decadenza - Fattispecie.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'art. 3 della l. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza dall'agevolazione, perché l'acquirente aveva coltivato una minima parte del fondo, eseguendo sul resto opere di demolizione dei manufatti e delle strutture del pregresso allevamento di animali da pelliccia e di bonifica del terreno).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 01/02/1956 num. 53 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)