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Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 30/10/1987 Ud. (dep. 01/04/1988) Rv. 178042 - 01

LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NOLEGGIO DI MACCHINE NON RISPONDENTI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DEL NOLEGGIATORE - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178042-01

LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NOLEGGIO DI MACCHINE NON RISPONDENTI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DEL NOLEGGIATORE - SUSSISTENZA - RATIO.*

In tema di prevenzione infortuni, la violazione del divieto, sancito dall'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, di noleggiare macchine non rispondenti alle condizioni di sicurezza imposte dal decreto stesso è imputabile al noleggiatore per fatto proprio e non per contributo concorsuale all'altrui trasgressione. L'Obbligo, infatti, di osservanza del predetto divieto non è soggetto ad estinguersi con la dazione in noleggio, in quanto il contratto, indipendentemente dagli obblighi che genera nel ricevente in uso, non produce trasferimento del dovere di sicurezza con liberazione del noleggiatore. (V mass n 173725; (V mass n 174024).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)