Sez. L, Sentenza n. 4964 del 21/08/1981 (Rv. 415738 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ART. 13 DEL R.D.L. N. 928 DEL 1929 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SILICOSI CONTRATTA A CAUSA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE CESSATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA NORMA - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ART. 13 DEL R.D.L. N. 928 DEL 1929 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SILICOSI CONTRATTA A CAUSA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE CESSATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA NORMA - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 13 del R.d. 13 maggio 1929 n. 928, secondo il quale non è dovuta alcuna indennità per le malattie professionali manifestatesi nei lavoratori che abbiano cessato, prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, di prestare la loro attività nelle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'Assicurazione, non è stato in tale parte abrogato o modificato da alcuna norma successiva, né, in particolare, dalla legge 12 aprile 1943 n. 455 che ha esteso detta Assicurazione anche alla silicosi e all'asbestosi. Pertanto, non può ritenersi indennizzabile la silicosi contratta in conseguenza di prestazioni lavorative che erano già cessate alla data del 2 gennaio 1934, coincidente con l'entrata in vigore del R.d.l. n. 928 del 1929. (Conf. 4690/79, mass. N. 401242; (Conf. 1076/76, mass. N. 379753; (Conf. 1582/73, mass. N. 364410).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)