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Sez. 3, Sentenza n. 38512 del 09/10/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv. 237830 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato - Cessazione dell'attività - Permanenza della responsabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237830-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, gli obblighi relativi alla gestione ed allo smaltimento permangono a carico del titolare dell'impresa o dell'attività produttiva anche in caso di avvenuta cessazione, in quanto solo l'effettivo trasferimento dell'azienda a terzi, che ne assumano "in toto" la titolarità ed i relativi obblighi, può far cessare la responsabilità del precedente titolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)