Sez. 3, Sentenza n. 38512 del 09/10/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv. 237830 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato - Cessazione dell'attività - Permanenza della responsabilità - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, gli obblighi relativi alla gestione ed allo smaltimento permangono a carico del titolare dell'impresa o dell'attività produttiva anche in caso di avvenuta cessazione, in quanto solo l'effettivo trasferimento dell'azienda a terzi, che ne assumano "in toto" la titolarità ed i relativi obblighi, può far cessare la responsabilità del precedente titolare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)