Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 11/01/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236078 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Nuovo titolare dell'impianto - Responsabilità - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ora sostituito dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che la autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)