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Sez. 3, Sentenza n. 24057 del 27/04/2006 Ud. (dep. 12/07/2006) Rv. 234478 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Successione di titolarità nell'impianto - Responsabilità a carico del solo costruttore iniziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234478-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora sostituito dall'art. 279, comma primo, parte prima, del D.Lgs. n. 152 del 2006) non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)