Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006 (Rv. 592262 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Norma successiva più favorevole - Applicabilità a fatti commessi anteriormente - Obbligatorietà - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante anche ai fini della prescrizione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - a ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)