Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571893 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Norma successiva più favorevole - Applicabilità a fatti commessi anteriormente - Obbligatorietà - Esclusione - Violazione di principi costituzionali - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini della integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - a ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. Nè, come affermato dalla Corte costituzionale (v. ordd. nn. 140 e 502 del 2002) sussistono dubbi di legittimità costituzionale su tale disciplina, posto che, in caso di successione di leggi nel tempo, non è dato rinvenire un vincolo per il legislatore nel senso della applicazione della legge più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore - nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore, ferma la possibilità di una disciplina diversificata per le condotte poste in essere da una medesima categoria di soggetti in tempi diversi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)