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Sez. 1, Sentenza n. 28668 del 27/12/2013 (Rv. 629673 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Domanda ex art. 2932 cod. civ. - Opponibilità alla curatela - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Prova - Produzione in originale o in copia conforme delle note di trascrizione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629673-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio - in originale o in copia conforme - della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce ed il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa; né tale produzione, tenuto conto dei contenuti specifici che la nota è destinata a provare, è surrogabile mediante la confessione della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)