Sez. 2, Sentenza n. 16160 del 08/07/2010 (Rv. 613933 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della relativa domanda - Rilevanza in caso di successivo fallimento del promissario inadempiente - Conseguenze - Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento - Preclusione della scelta del curatore ai sensi dell'art. 72 della legge fall. - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto é stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, é opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fallimentare (fattispecie relativa a fallimento dichiarato in data 5 dicembre 1994).
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2645 com. 2, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)