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Sez. 1, Sentenza n. 20144 del 18/09/2009 (Rv. 610167 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Opponibilità ai terzi di atti o domande giudiziarie trascritte - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento di assegnazione della casa familiare adottato nel giudizio di separazione dei coniugi.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610167-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

La mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, adottato dal presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, esclude l'opponibilità del vincolo, oltre il periodo di nove anni dall'assegnazione, al terzo che abbia successivamente acquistato l'immobile dal coniuge che ne era proprietario, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il titolo di acquisto del terzo contenga l'indicazione specifica dell'esistenza del diritto del coniuge assegnatario. Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, occorre infatti avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni nella stessa riportate consentono di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)