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Sez. 2, Sentenza n. 1805 del 17/07/1967 (Rv. 328685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - RECESSO AD NUTUM DEL DATORE DI LAVORO ANCHE SE MOTIVATO DA UN'AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - RECESSO AD NUTUM DEL DATORE DI LAVORO ANCHE SE MOTIVATO DA UN'AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*

L'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra non comporta, quanto ai modi di Estinzione del rapporto, una posizione di privilegio per la categoria dei C.d. lavoratori protetti, nel senso che il rapporto, una volta costituito, e regolato, per la sua cessazione, dalle medesime norme di diritto comune che disciplinano gli identici rapporti con i prestatori d'opera non invalidi, volontariamente assunti. Pertanto, deve ritenersi pienamente ammissibile il recesso ad nutum del datore di lavoro dal rapporto con detti invalidi, anche se motivato da un aggravamento delle condizioni fisiche del lavoratore, poiche la speciale procedura prevista dall'art. 14, commi primo e secondo, del regolamento relativo alla legge sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375), approvato con d.P. 18 giugno 1952, n. 1176, ipotizza un caso speciale di risoluzione per giusta causa, con esclusione, quindi, dell'indennita per mancato preavviso. (Cfr. 412-60 1679-59 1268-57 2742-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/06/1952 num. 1176 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)