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Sez. 1, Sentenza n. 604 del 06/03/1974 (Rv. 368404 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - INVALIDI DI GUERRA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1974-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368404-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - INVALIDI DI GUERRA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - NORME APPLICABILI.*

Il rapporto di lavoro con gli invalidi di guerra, una volta costituitosi secondo le norme della legge 3 giugno 1950 n 375 e del relativo regolamento, approvato con DPR 18 giugno 1952 n 1176, e disciplinato, quanto al suo svolgimento ed alle cause di cessazione, dalle norme applicabili al personale della categoria in cui l'invalido viene poi inserito. (V 189'69, mass n 338113; 1805'67, mass n 328685; 1697'59).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1950 num. 375 art. 1, DPR 18/06/1952 num. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)