Sez. L, Sentenza n. 1486 del 17/05/1974 (Rv. 369595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO - LEGISLAZIONE ORDINARIA - APPLICABILITA - REGIME ANTERIORE ALLE LEGGI N 604 DEL 1966 E N 482 DEL 1968 - LICENZIAMENTO AD NUTUM - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA EX ARTT 2118 E 2119 COD CIV - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO - LEGISLAZIONE ORDINARIA - APPLICABILITA - REGIME ANTERIORE ALLE LEGGI N 604 DEL 1966 E N 482 DEL 1968 - LICENZIAMENTO AD NUTUM - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA EX ARTT 2118 E 2119 COD CIV - APPLICABILITA.*
L'assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi a posti di lavoro non comporta, quanto ai modi di Estinzione del rapporto, obbligatoriamente costituito, alcuna posizione di privilegio a favore di detti lavoratori, nei cui confronti, oltre le norme speciali, trovano applicazione quelle del diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro volontariamente costituiti. Anche quindi nei confronti dei mutilati e degli invalidi prima delle leggi 2 aprile 1968 n 482 e 15 luglio 1966 n 604, sussisteva la facolta del datore di lavoro di licenziamento ad nutum e trovavano applicazione le norme di cui agli artt 2118 e 2119 cod civ. (Conf 189'69, mass n 338113; V 1805'67, mass n 328685; (V 1679'59; 909'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 03/10/1947 num. 1222 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)