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Sez. L, Sentenza n. 1756 del 06/03/1990 (Rv. 465683 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - SITUAZIONI REDDITUALI DELL'ASSICURATO EX D.L. N. 463 DEL 1983 - PORTATA - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE IN CORSO PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE SUCCESSIVE AL 26 NOVEMBRE 1983 - EFFETTI - INTERESSI ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL PENSIONAMENTO PUR IN ASSENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - PERSISTENZA - POTERE DEL GIUDICE DI EMETTERE SENTENZA DI CONDANNA SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO PREDETTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465683-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - SITUAZIONI REDDITUALI DELL'ASSICURATO EX D.L. N. 463 DEL 1983 - PORTATA - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE IN CORSO PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE SUCCESSIVE AL 26 NOVEMBRE 1983 - EFFETTI - INTERESSI ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL PENSIONAMENTO PUR IN ASSENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - PERSISTENZA - POTERE DEL GIUDICE DI EMETTERE SENTENZA DI CONDANNA SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO PREDETTO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla nuova normativa (introdotta col d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983) della pensione di Invalidità, la situazione reddituale dell'assicurato condiziona l'attribuzione della prestazione previdenziale senza però rappresentare un elemento costitutivo del diritto a pensione, ma incidendo unicamente sul diritto ai singoli ratei, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia reddituale di legge. Da ciò consegue che la detta normativa applicabile anche alle cause in corso riguardanti prestazioni pensionistiche successive alla data di entrata in vigore della medesima (26 novembre 1983) o, comunque, da liquidare con decorrenza o con effetto posteriore a tale data, non priva l'assicurato dell'interesse all'accertamento e alla declaratoria del suo diritto al pensionamento per Invalidità, pur in assenza del requisito reddituale (perché è sempre possibile che sopravvenga una riduzione di reddito tale da rendere esigibile la prestazione pensionistica), ma preclude al giudice di emettere sentenza di condanna al pagamento della pensione di Invalidità, con riferimento al tempo sopraindicato, senza previo accertamento del necessario requisito reddituale, poiché il giudicato di condanna, che implicitamente si estende anche alla sussistenza del predetto requisito, non consente all'INPS di disporre, in Sede amministrativa, la sospensione dei pagamenti dei ratei di pensione per il periodo anteriore al giudicato stesso, pur in concreto difetto della condizione reddituale dell'assicurato prevista, invece, dalla legge. (V 824/89, mass n 461847; (V 371/89, mass n 461500).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 469 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)