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Sez. L, Sentenza n. 9101 del 04/11/1994 (Rv. 488382 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisito del reddito ex art. 8 D.L. 463/ 83 - Declaratoria del diritto alla pensione senza il previo accertamento del reddito - Ammissibilità - Sentenza di condanna - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488382-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Il requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, configura un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento previdenziale, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia del reddito; pertanto, mentre è sempre possibile ottenere una sentenza meramente dichiarativa del diritto alla pensione di invalidità pur senza l'accertamento del suddetto requisito, non può pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della suddetta prestazione in mancanza di tale accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)