Sez. 5, Sentenza n. 25408 del 05/11/2013 Ud. (dep. 13/06/2014) Rv. 260230 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Elementi costitutivi - Soggezione continuativa - Rapporto con l'intensità del vulnus arrecato alla libertà di autodeterminazione - Necessità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa - richiesto dall'art. 600 cod. pen. - deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)