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Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 27/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259039 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Servitù - Stato di soggezione continuativa - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259039-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria la costituzione, da parte dell'agente, dello stato di soggezione continuativa in capo alla persona offesa, che costituisce requisito fondante della fattispecie incriminatrice nonché strumento agevolatore della ulteriore condotta costrittiva, aggravandone il disvalore. Detto requisito deve essere inteso o in senso cronologico di durata prolungata nel tempo o, comunque, nel senso di una certa permanenza, dovendosi escludere dal paradigma normativo di cui all'art. 600 cod. pen., la condotta violentemente costrittiva che esaurendosi in breve tempo non acquisisca neppure l'idoneità a determinare lo stato di dipendenza psicologica della vittima e non riesca, comunque, ad intaccarne i processi volitivi in modo tale da comportare la rinuncia, anche temporanea, alle proprie fondamentali prerogative in materia di libertà.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)